In attuazione della circolare ministeriale verranno intensificati nel fine settimana i controlli sulla mobilità delle persone in tal senso si comunicano le seguenti informazioni utili e ricordano gli obblighi di legge al fine di prevenire comportamenti in violazione delle norme in vigore
INFORMAZIONI UTILI:
Considerato che siamo ormai prossimi alle festività di Pasqua e Pasquetta, sulla scorta del contenuto delle disposizioni contenute nei provvedimenti sindacali, dei vari provvedimenti statali e regionali in materia di misure atte al contenimento dell’epidemia da coronavirus, si è provveduto a redigeree seguenti linee guida comportamentali.
Un concetto deve comunque restare fermo e imprescindibile: SI DEVE RESTARE A CASA!
E’ CONSENTITO VENIRE A OLEVANO ROMANO DAI COMUNI LIMITROFI PER TRASCORRERE PASQUA E PASQUETTA?
Assolutamente no. Considerato che gli spostamenti da e per il comune sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nessuna di queste motivazioni sarà ritenuta valida in quelle festività.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.b) DPCM 22 marzo 2020.
E’ CONSENTITO RECARSI PRESSO LA SECONDA CASA PER TRASCORRERE IL PONTE DI PASQUA?
Assolutamente no, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Ordinanza Ministro della Salute del 20.03.2020.
CHI HA LA RESIDENZA A OLEVANO ROMANO, MA DOMICILIA PRESSO UNA SECONDA CASA SITA IN ALTRA LOCALITA', PUÒ TRASCORRERCI IL PONTE DI PASQUA?
Le disposizioni prevedono il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), comprese le seconde case. La norma è stata introdotta con Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Si ritiene quindi che chi abbia un domicilio stabile ed ininterrotto presso la seconda casa a far data dal 20 marzo potrà ivi trascorrere il ponte di Pasqua, fermi restando tutti i divieti di uscita dall’abitazione, di attività motoria all’aperto, di spostamenti, di ospitare persone diverse dal proprio nucleo familiare etc. previsti dalle norme. In caso di controllo tale evenienza dovrà essere autocertificata e sarà oggetto di accertamento attraverso la rilevazione dei consumi idrici e di energia elettrica.
A CHI POSSIEDE UNA CASA CON AMPIO GIARDINO È CONSENTITO OSPITARE AMICI E/O PARENTI PER TRASCORRERE ASSIEME LA PASQUA O LA PASQUETTA?
Assolutamente NO, prima di tutto perché non è consentito spostarsi dalle proprie abitazioni se non per stato di necessità (e questo non lo è!) e poi perché sono vietate tutte le manifestazioni, nonché gli eventi e/o le riunioni sia in luogo pubblico che privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Inoltre sono sempre vietati assembramenti di persone di qualsivoglia natura.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 comma 1 lett.g) DPCM 8 marzo 2020 così come prorogato con DPCM 1 aprile 2020.
E’ CONSENTITO USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE NEI GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA?
Assolutamente no. Considerata anche l'ordinanza sindacale nr. 7 del 08/04/2020 con la quale si dispone la chiusura al pubblico degli esercizi di vendita di generi alimentari nei giorni 12 e 13 Aprile p.v. (Pasqua e Pasquetta).
Si ricorda che gli spostamenti individuali sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (approvvigionamento viveri non è possibile in forza della predetta ordinanza sindacale n. 7) o motivi di salute che nelle giornate festive non possono sussistere, essendo tutte le attività economiche chiuse e le attività lavorative ferme. Resta consentito solo, ad una persona per nucleo familiare, di recarsi presso la farmacia di turno per acquisto medicinali urgenti che dovrà essere comprovato successivamente con produzione di scontrino.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19.
E’ CONSENTITO A PASQUA E PASQUETTA RECARSI PRESSO UN IMMOBILE DIVERSO DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER DARE DA MANGIARE AGLI ANIMALI?
Si è consentito ad una persona e una sola volta al giorno. La detenzione di animali dovrà essere dettagliatamente autocertificata e sarà oggetto di successivo controllo.
E’ CONSENTITO A PASQUA E PASQUETTA USCIRE COL PROPRIO ANIMALE DA AFFEZIONE PER LE ESIGENZA FISIOLOGICHE?
Si è consentito ma solamente in prossimità della propria abitazione
E’ CONSENTITO NEI GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA FARE JOGGING, USCIRE IN BICICLETTA O FARE ATTIVITÀ MOTORIA ALL’APERTO?
Assolutamente no in quanto è sempre vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19.
E’ CONSENTITO A PASQUA E PASQUETTA FARE UNA PASSEGGIATA A PIEDI?
Soltanto nel caso sia connessa a ragioni di salute (comprovate da certificazione medica o in caso di infermità e patologie documentate che prescrivano attività motoria all’aperto) e comunque solo in prossimità della propria abitazione, evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19.
E’ CONSENTITO AI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI DI RESTARE APERTI A PASQUA E PASQUETTA?
Assolutamente no in quanto tutte le attività commerciali di vendita al pubblico di generi alimentari saranno chiuse a Pasqua e Pasquetta in forza dell'ordinanza sindacale nr. 7 del 08/04/2020.
Art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Ord.Sind.nr. 7 del 08/04/2020.
E’ CONSENTITO A PASQUA E PASQUETTA IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE?
Assolutamente no in quanto sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati di qualsivoglia natura, sia su aree pubbliche che al coperto e non è consentita alcuna forma di commercio, sia in forma fissa che itinerante, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, N.19.
E’ CONSENTITA A PASQUA E PASQUETTA LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI/PRODOTTI DELLA RISTORAZIONE?
Resta consentita, anche nei giorni festivi, la sola ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E’ evidente che saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato) e nessun altro. Si fa comunque raccomandazione di evitare le consegne nelle giornate di Pasqua e Pasquetta anticipandole ai giorni feriali.
E’ CONSENTITA A PASQUA E PASQUETTA LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI DI GELATERIA/PASTICCERIA?
I prodotti di gelateria e pasticceria possono essere consegnati a domicilio al pari dei prodotti di ristorazione in quanto quelle attività hanno anch’esse codice Ateco 56.10. Anche in questo caso saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato) e nessun altro. Si fa comunque raccomandazione di evitare le consegne nelle giornate di Pasqua e Pasquetta anticipandole ai giorni feriali.
PER LA VIOLAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI SI APPLICHERA’ UNA SANZIONE DI € 400,00 CHE, SE COMMESSE CON UTILIZZO DI VEICOLO, DIVENTERA’ DI € 533,00
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